“Salve sono l’ing gualtieri, libero professionista con mansioni di coordinatore sulla sicurezza, vorrei sapere nei cantieri temporanei area esterna comunale (25 giorni lavorativi con tre operai) in caso in cui l’impresa esecutrice non è provvista di bagno chimico, come ottemperare a tale mancanza o se è obbligatorio la presenza dello stesso? grazie in anticipo”
Risposta
Il bagno chimico, le aree di stoccaggio dei materiali ed i luoghi adibiti al ristoro e riposo dei lavoratori sono obbligatori, ovviamente possono essere sostituiti. Infatti:
– i bagni chimici possono essere sostituiti dall’utilizzo dei servizi igienici di un locale adiacente al cantiere in oggetto;
– i luoghi di riposo e ristorazione possono essere sostituiti da locali messi a disposizione da terzi ed adiacenti al cantiere in oggetto;
– le aree di stoccaggio dei materiali possono essere sostituite dal trasporto quotidiano dei materiali.
Tutte queste informazioni devono essere esplicitate nel Piano di sicurezza e coordinamento se predisposto dal coordinatore, oppure, in assenza di tale piano, devono essere esplicitate nel Piano operativi di sicurezza a cura del datore di lavoro dell’impresa esecutrtice dei lavori.