Il 31 Luglio 2009 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legislativo che modifica il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.
La principale novità è l’introduzione di una “patente a punti” per le imprese virtuose, che darà l’accesso privilegiato agli appalti pubblici. Analogamente alla patente di guida, le imprese e i lavoratori autonomi del settore edile avranno un punteggio iniziale che potrà essere decurtato in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; l’azzeramento del punteggio farà scattare il blocco dell’attività e la chiusura dei cantieri. La “patente a punti” costituirà un titolo preferenziale per l’assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici. Un decreto del presidente della Repubblica individuerà in seguito le modalità per il funzionamento della patente.
Le altre modifiche riguardano:
- La correzione dei molti errori materiali e tecnici presenti nel decreto;
- Articolo 10-bis,”salva-manager“: nel nuovo testo la responsabilità del datore di lavoro sarà limitata “a condizione che le circostanze dalle quali sia discesa la violazione non avrebbero comunque potute essere evitate dal datore di lavoro neppure comportandosi in maniera diligente”;
- Il sistema delle sanzioni, che saranno proporzionali al rischio di impresa e ai compiti svolti dai diversi soggetti, e diventeranno solo amministrative per infrazioni di tipo formale. È confermato l’arresto (senza ammenda in alternativa) in due casi: violazione del provvedimento di sospensione dell’attività e omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri temporanei e mobili. L’entità delle ammende è stata incrementata rispetto al Dlgs 626/1994 in base all’indice Istat; così da risultare pari a circa la metà di quanto previsto oggi dal Testo Unico;
- Il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR – per le nuove attività dovrà essere redatto entro 90 giorni dall’avvio, mentre la data certa potrà essere attestata dalla sottoscrzione del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente;
- La valutazione dello stress lavoro-correlato – già in vigore dal 16 maggio 2009 – dovrà essere effettuata seguendo le indicazioni che la Commissione consultiva del Lavoro che verranno fornite entro il 31 dicembre 2009;
- Il divieto delle visite preassuntive è stato eliminato.
Entro il 16 agosto il provvedimento di modifica dovrà essere firmato dal Capo dello Stato per essere poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.