Normativa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro applicata ai progetti Alternanza Scuola-Lavoro
Il D. Lgs. 81/08, rispetto all’ex. 626, ha precisato dettagliatamente i contenuti dei Piani di Sicurezza (POS e PSC), inoltre la valutazione dei rischi deve essere redatta in documenti separati (DUVRI e DVR). Ovvero, il decreto ha stabilito:
- Per OGNI CANTIERE il datore di lavoro deve redigere il POS, contenente le attività lavorative, le attrezzature e macchinari, le sostanze e le opere provvisionali riferite a QUEL cantiere. Il DVR contenente i rischi connessi alle fasi di lavorazione inserite nel POS. Il PiMUS se occorre allestire il ponteggio. Si ricorda che per ponteggi superiori a 20 metri occorre redigere il progetto del ponteggio. La relazione per la corretta Movimentazione dei Carichi Manuali. La valutazione del rischio RUMORE e VIBRAZIONI. Inoltre dal 16 maggio 2009 è obbligatorio effettuare la valutazione del rischio da STRESS lavoro-correlato.
NOTA: Se l’impresa ha 10 cantieri in corso deve redigere 10 POS e 10 DVR. NON esiste il documento unico/generale, si incorre nelle sanzioni. Inoltre i Documenti di Valutazione dei Rischi devono essere vidimati (concetto di data certa del documento) - Il Coordinatore in fase di Progettazione (CSP) deve redigere il PSC, per coordinare le attività lavorative svolte da più imprese. Inoltre l’impresa affidataria deve redigere il DUVRI per la valutazione dei rischi interferenti; rischi che scaturiscono dalle attività lavorative che vengono svolte da più imprese nel medesimo arco temporale. In fase di esecuzione dei lavori, PSC e DUVRI saranno sottoposti ad aggiornamenti e revisioni sotto il controllo del Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE).
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