Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 30 del 29 ottobre 2009 ha fornito dei chiarimenti sull’art. 90, comma 11 del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09. Il decreto correttivo ha escluso l’obbligo, a carico del committente o del responsabile dei lavori, di nominare il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori e il Coordinatore per la Progettazione nel caso di lavori privati non soggetti al permesso a costruire e di importo inferiore a 100 mila euro.In tal caso, le funzioni del Coordinatore per la Progettazione sono svolte dal Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori.
Tale norma, spiega la circolare del Ministero, è volta a consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l’esecuzione dei lavori in cantieri non particolarmente complessi, nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’unica figura del coordinatore per l’esecuzione. In tali casi il Coordinatore per l’Esecuzione svolge tutte le funzioni che l’articolo 91 del Testo Unico attribuisce al coordinatore per la progettazione, anche perché si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell’opera e, quindi, l’articolo 90, comma 3, del Testo Unico prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
Analogamente, per i lavori non soggetti a permesso a costruire e inferiori a 100 mila euro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione per consentire la realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche quando tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l’esecuzione.