“Visite mediche preassuntive: cosa cambia?
A seguito del Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 possono essere effettuate le visite mediche in fase preassuntiva?”
Risposta
Il D. Lgs. 106/09, art. 26 modifica l’obbligatorietà delle visite mediche preassuntive. Nello specifico, il comma 2 introduce l’art. e-bis): visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter): visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Il comma 3 specifica che le vistite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.