Anche se è stato nominato il RSPP il datore di lavoro deve vigilare sulla applicazione di norme e procedure di sicurezza.
La nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno non esime il datore di lavoro dal rispetto degli obblighi di vigilanza posti a suo carico dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
È questo l’importante principio espresso dalla IV sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27420/2008, con la quale è stata confermata la condanna, per le lesioni subite da un lavoratore, a carico del legale rappresentante di una società, nella sua qualità di datore di lavoro, per non avere esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti.
Ad avviso della Corte, la nomina del RSPP non esime il datore di lavoro dalla vigilanza in ordine all’attuazione delle misure di sicurezza ed al rispetto delle stesse da parte dei lavoratori.
Infatti al responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono demandati compiti diversi, intesi ad individuare i fattori di rischio, nonché ad elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali (art. 33, D. Leg.vo 81/2008).
Per contro la vigilanza sull’applicazione delle misure disposte da parte dei lavoratori permane in capo al datore di lavoro, che la normativa costituisce garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con la conseguenza che, in caso di inottemperanza a tale obbligo, l’evento lesivo viene direttamente ad esso imputato.