Il D. Lgs. 81/08, nell’art. 3 comma 4 definisce il suo campo di applicazione, ovvero che tale decreto “si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo” il quale al comma 11 precisa in più che “nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26”.
Il legislatore, anche per dar corso alle indicazioni contenute nella già citata legge delega n. 123/2007, ha voluto equiparare i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile agli altri lavoratori imponendo di conseguenza a questi gli stessi obblighi che il decreto medesimo pone a carico di tutti gli altri lavoratori, fermo restando ovviamente il rispetto delle disposizioni che sono ad essi destinati specificatamente e contenute sia nell’art. 21, che detta delle prescrizioni specifiche oltre che per i componenti delle imprese familiari anche per i lavoratori autonomi, specie nel caso di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.
Da quanto sopra detto è evidente che il lavoratore autonomo debba adempiere agli obblighi che il D. Lgs. 81/08 con l’art. 20 pone a carico di tutti i lavoratori. In tale articolo, peraltro, al comma 1 viene precisato che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gi effetti delle sue azioni o omissioni” e fra i suddetti obblighi è possibile riscontrare al comma 2 lettera h) quello di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento ed al comma 2 lettera i) quello di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dallo stesso decreto o comunque disposti dal medico competente.
La convinzione che il lavoratore autonomo non abbia l’obbligo di sottoporsi alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi della propria attività lavorativa deriva da quella che si ritiene una imprecisione del legislatore che li avrebbe dovuti inserire esplicitamente nell’art. 21.
Una conferma di quanto sopra sostenuto in merito agli obblighi che il Testo Unico ha inteso porre a carico dei lavoratori autonomi discende, infine, dalla lettura dell’allegato XVII al Testo Unico, riportante la documentazione che sia le imprese che i lavoratori autonomi devono rilasciare, in caso di appalto, al datore di lavoro committente prima dell’inizio dei lavori al fine di consentire allo stesso la verifica della loro idoneità tecnico-professionale prevista dall’art. 26 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, riportante gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, e per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) a carico del committente per conto del quale viene realizzata l’intera opera.
In tale allegato XVII, infatti, al comma 2 fra la documentazione che i lavoratori autonomi devono almeno esibire al committente vengono esplicitamente indicati alla lettera d) gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo”, documentazione che nel caso dei cantieri temporanei o mobili il committente è obbligato fra l’altro a trasmettere, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera c) all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.
Inoltre, dalla lettura dell’allegato emerge che la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, si deve intendere applicabile a tutte le attività imprenditoriali di cui all’art. 26 del Titolo I dello stesso D. Lgs. 81/08 si ritiene in definitiva che non ci sia più spazio per qualsiasi altra interpretazione e che sia stato definitivamente sciolto qualsiasi dubbio in merito agli obblighi a carico dei lavoratori autonomi sia della sorveglianza sanitaria, se necessaria, che della formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.