Nel corso degli anni il legislatore ha normato in dettaglio le attività che, per la particolare peculiarità dell’ambiente di lavoro o per le particolari caratteristiche delle attività effettuate dagli addetti, avevano bisogno di una normativa operativa e di sicurezza particolare. Per lo svolgimento di queste specifiche attività non deve essere applicata la normativa di sicurezza prevista dal Titolo IV – Cantieri Temporanei o Mobili – del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per i cantieri temporanei o mobili, ma è necessario fare riferimento a specifici decreti legislativi.
Le attività lavorative svolte nelle cave e nelle miniere rientrano tra quelle alle quali non è necessario applicare il Titolo IV. Infatti, l’art.88 del Testo Unico ha stabilito che le disposizioni del Capo II non possono essere applicate a:
- Lavori di prospezione, di ricerca, e di coltivazione di sostanze minerali;
- Lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie entro il perimetro del permesso di ricerca;
- Lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze delle miniere;
- Lavori di frantumazione, di vagliatura, di squadratura e di trasporto dei prodotti delle cave;
- Attività di prospezione, di ricerca, di coltivazione e di stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi.
Per lo svolgimento in condizioni di sicurezza e queste attività è necessario fare riferimento alla normativa specifica.
I lavori svolti in mare sono esclusi dall’applicazione del Titolo IV dall’art.88, comma 2 lettera f), D.Lgs. 81/2008, per cui anche in questo caso è necessario fare riferimento alla specifica normativa emanata al riguardo.
Inoltre, l’art. 57 del D.Lgs. 106/2009 di modifica dell’art. 88 del D.Lgs. 81/2008, ha inserito al comma 2, la lettera g-ter), secondo la quale sono esclusi dall’applicazione della direttiva cantieri anche le attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X. Inoltre, l’art. 57 del D.Lgs. 106/2009 ha stabilito che anche i lavori di manutenzione di impianti tecnologici relativi a impianti elettrici, a reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento non rientrano tra quelli per i quali obbligatorio applicare le direttive del Titolo IV del Testo Unico.