La Cassazione, con la sentenza n. 13236 dell’8 aprile 2010, si è espressa in merito alla responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili per non aver adeguato ed aggiornato il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alle mutate condizioni di lavoro e di sicurezza sopravvenute in un cantiere edile durante alcuni lavori di scavo.
Secondo la Corte di Cassazione, il coordinatore per l’esecuzione è tenuto a sospendere eventualmente i lavori se si rende conto che gli stessi siano svolti con ulteriori e maggiori rischi per delle sopravvenute varianti ed in attesa che vengano installate le nuove e maggiori misure di sicurezza a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impegnati nell’effettuazione dei lavori medesimi.
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