
L’ex D.Lgs. 626/94 aveva stabilito che il datore di lavoro, nel caso di affidamento dei lavori ad imprese esecutrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, doveva fornire informazioni specifiche sui rischi effettivi presenti nell’ambiente di lavoro.
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nell’art.26 ha stabilito che queste informazioni devono essere riportate in uno specifico documento di valutazione dei rischi, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza.
Nel DUVRI devono essere riportati soltanto i rischi da interferenze, non devono essere riportati i rischi propri delle attività delle singole imprese esecutrici.
L’art.26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ha precisato che il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera, e che va adeguato all’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Questo adeguamento è necessario per tenere conto dei rischi che non erano stati presi in considerazione al momento della stesura del documento e dei nuovi rischi conseguenti a varianti in corso d’opera.
Nel caso di fornitura di calcestruzzo in cantiere, è necessario redigere il DUVRI, in quanto in passato sono si sono verificati numerosi incidenti legati allo svolgimento di queste operazioni. Per questi motivi la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, con Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2011, ha fornito precise indicazioni operative su:
- Le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto tra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l’impresa cliente;
- Le procedure a garanzia della sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell’impresa edile, fino alla consegna del prodotto in cantiere di destinazione.