I lavoratori autonomi chiamati ad operare nei cantieri edili possono intervenire in applicazione di un contratto d’opera, che, come indicato dall’art.2222 c.c., si ha quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente.
La figura del lavoratore autonomo è definita dall’art.89, comma 1, lettera d) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., come “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.
L’art.94 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., ha riportato, per i lavoratori autonomi l’obbligo di:
- attuare quanto previsto nel PSC e nei POS;
- rispettare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota;
- adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza.
Come indicato al punto 4.10 della norma UNI 10942, i lavoratori autonomi devono:
- se inseriti in reparti operativi alle dipendenze di un preposto, attuare le misure comportandosi come lavoratori dipendenti;
- se inseriti in un’operazione autonoma in copresenza di altri reparti operativi o altri lavoratori autonomi, attuare tutte le misure di sicurezza come se fossero incaricati in qualità di preposti o di responsabili tecnici del reparto o del settore.