Cass. Pen. Sez. IV Sent., 30/09/2008, n. 41815 RESPONSABILE CIVILE E CIVIL.OBBLIG. PER PENA PECUNIARIA RESPONSABILITA’ CIVILE (Responsabilità civile derivante da reato)
RESPONSABILE CIVILE – IN GENERE – Responsabilità dell’appaltante per fatto dell’impresa subappaltatrice – Obbligo del primo di verificare l’idoneità tecnico – Professionale della seconda – Violazione – Conseguenze – Responsabilità per fatto proprio.
In tema di risarcimento del danno da reato, l’appaltante, che abbia affidato i lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda del committente o di un’unità produttiva della stessa, ha una serie di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento, sicché è responsabile per fatto proprio per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto l’appaltante – nei cui confronti non era stata esercitata l’azione penale, essendo intervenuta l’archiviazione – responsabile civile ex art. 83 cod. proc. pen. per fatto – altrui – dell’impresa subappaltatrice, il cui titolare era stato condannato per il reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica). (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 10 gennaio 2008)
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