Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro di ogni impresa deve effettuare la valutazione di tutti i rischi, i cui risultati sono inseriti nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall’art. 28 del medesimo decreto.
In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Per il successivo art. 29, comma 3 la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in caso di:
- modifiche del processo produttivo;
- modifiche dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Alla rielaborazione della valutazione dei rischi, deve seguire:
- l’aggiornamento delle misure di prevenzione,
- la rielaborazione del DVR originario, nel termine di trenta giorni dall’evento-causache ne ha provocato l’effettuazione.
Anche la rielaborazione del DVR deve essere compiuta dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente
Nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro indice almeno una volta all’anno una riunionea cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
c) il Medico competente;
d) il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
- il documento di valutazione dei rischi;
- l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale.
La sanzione per l’inosservanza della prescrizione consiste in un’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.