“Salve, devo curare la sicurezza per una serie di artigiani e imprese edili, e sto crecando di chiarirmi un pò le idee in questo vastissimo settore, leggendo e guardando anche i lavori di altri.
Mi è capitato tra le mani il cosiddetto “Documento della Sicurezza Aziendale” (redatto ai sensi degli artt.17,28,29 del T.U.), che contiene, riporto analiticamente, i seguenti punti:
- Anagrafica Aziendale
- Metodologia seguita per la valutazione dei rischi
- Rischi per la sicurezza dei lavoratori
- Rischi per la salute dei lavoratori
- Rischi legati ad aspetti generali dell’organizzazione
- Coinvolgimento delle componenti aziendali
- Allegati (Schede valutazione rischi, valutazione dei rischi, valutazione del rumore, procedure di emergenza)
Le mie domande e perplessità sono le seguenti:
Non ho trovato un riferimento specifico a questo documento nel T.U.
E’ un corretto approccio determinare questo documento unico considerando che parliamo di un artigiano con alcuni dipendenti?
E’ obbligatorio rdigerlo, è preferibile in quanto racchiude i dati dell’azienda. Altri consigli?
Il programma Sicuro, prevede la redazione di questo documento, oppure solo la VDR?
Grazie per la cortese risposta e mi scuso sin da ora di qualche domanda forse ripetitiva per voi.”
Risposta
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è obbligatorio dal primo gennaio 2009 per tutti i settori ed attività. Il DVR viene redatto in vase alle direttive del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09 (art. 28 e seguenti). Per le imprese edili occorre redigere un DVR (insieme a POS, MMC, rumore, vibrazioni, etc.) per ogni cantiere, ed un DVR per valutare la sede aziendale. Per gli altri settori occorre un DVR contenente informazioni su: attività lavorative, attrezzature, sostanze, opere provvisionali, …elenco rischi, …Anche in questo occorre valutare la sede aziendale ed allegare i documenti per la corretta movimentazione manuale dei carichi, la valutazione del rischio rumore e vibrazioni, gestione delle emergenze, …