Le modifiche apportate dal D. Lgs. 106/09 all’Art. 97 riguardano la formazione delle imprese. Infatti per lo svolgimento dei compiti relativi alla sicurezza, previsto dall’art. 97, il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di una adeguata formazione. La mancata formazione è punita con l’arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 Euro.
L’art. 97, del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09, obbliga i datori di lavoro delle varie imprese esecutrici a:
- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- verificare l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;
- coordinare gli interventi previsti negli artt. 95 e 96 (recinzioni, accessi, depositi, etc.);
- verificare la congruenza dei POS delle imprese sub-appaltatrici rispetto al proprio, prima di inviarli al CSE.
Pertanto, è immediato comprendere la necessità delle imprese affidatarie di avere una forte competenza, che si può acquisire solo attraverso un’adeguata formazione. Di conseguenza non potranno più essere affidati lavori a imprese che non siano in grado di dimostrare la loro preparazione tecnico-professionale attraverso specifici corsi di formazione. L’art. 100, del D. Lgs. 81/08 integrato con il 106/09, ha imposto al committente e/o al responsabile dei lavori di assicurarsi che siano effettivamente attuati gli obblighi previsti dalla normativa a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria, ossia proprio il possesso di adeguata formazione.
Inoltre, il committente ha l’obbligo di non affidare i lavori a quelle imprese che non siano effettivamente preparate tecnicamente a gestire la salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili.
Il D. Lgs. 106/09 ha indicato la sede dove poter svolgere la formazione dei dirigenti e dei preposti, la quale può essere effettuata direttamente in sede o presso gli organismi paritetici e le scuole edili. Per il settore edile, il quadro operativo della formazione si è ampliato notevolmente, infatti:
- datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie, per svolgere i loro ruoli, devono dimostrare di possedere una adeguata formazione;
- i committenti non possono affidare i lavori alle imprese senza verificare il possesso dei requisiti formativi;
- è obbligatorio effettuare la formazione dei dirigenti e dei preposti delle impresa;
- è preferibile realizzare la formazione nelle scuole edili.
Le scuole edili sono autorizzate dal nuovo D. Lgs. 81/08 a utilizzare in pieno sia i fondi interprofessionali per la formazione, sia i fondi previsti dal D. Lgs. 276/03 proprio per la formazione in materia di sicurezaz nei luoghi di lavoro.