IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nella qualità di Datore di lavoro, è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art.18 del D. Lgs. 81/08 per quanto concerne la sicurezza, la formazione e la salute dei lavoratori. Il Dirigente Scolastico ha altresì l’obbligo di fare richiesta all’amministratore competente per gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza dei locali e degli edifici (D. Lgs. 81/08, Art. 18, comma 3).
ADEMPIMENTI:
- Assunzione dell’incarico di RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno da parte di un professionista avente requisiti e titoli specifici così come richiesti dalla normativa.
- Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Riguarda tutte le tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed è finalizzato ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione, a contenere un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di salute e sicurezza.
- Elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze per adempiere Agli obblighi previsti dall’art.26 del D. Lgs. 81/08, connessi ai contratti d’appalto o d’opera.
- Organizzazione della Riunione periodica (art.35 del D.Lgs. 81/08),obbligatoria almeno una volta all’anno in occasione di eventuali significative variazioni delle condonazioni di rischio.
- Organizzazione delle Prove di Evacuazione (minimo 2 nel corso dell’a.s D.M .(26/08/1992).
- Assistenza al Dirigente Scolastico nel disegnare tutte le figure previste dal T.U, nel fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione, nei rapporti con l’Ente locale (Comune e Provincia) tenuto agli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione (c.3 art.18 DLgs.81/08); per la redazione della modulistica finalizzata all’adeguamento antifumo Legge n.3/03 art.51
- Stesura del Piano di primo soccorso aziendale ed adempimenti previsti dal D.M.388/03 riguardanti l’organizzazione e gestione del primo soccorso nell’Istituzione scolastica.
- Svolgimento di periodici sopralluoghi alle strutture scolastiche durante l’anno di assistenza.
Il Dirigente Scolastico individua, forma e nomina le seguenti figure:
- ASPP – Addetto al servizio di prevenzione e protezione. La formazione consiste nella frequenza di uno corso specifico (moduli A e B). L’aggiornamento dovrà avvenire entro 5 anni dal rilascio del precedente attestato.
- RLS – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La funzione dovrà essere ricoperta da personale interno previa frequenza al corso di 32 ore.
- Addetti Primo Soccorso. La funzione dovrà essere ricoperta da personale interno previa frequenza al corso da 12 ore. E’opportuno formare un numero di lavoratori tali da garantire almeno la presenza di due addetti al primo soccorso per ogni piano e per ogni turno di lavoro. L’aggiornamento dovrà avvenire entro 3 anni dal rilascio del precedente attestato.
- Addetti Antincendio. E’ opportuno formare un numero di lavoratori tali da garantire almeno la presenza di due addetti antincendio per ogni piano e per ogni turno di lavoro. La funzione dovrà essere ricoperta da personale interno con i seguenti requisiti:
– per scuole < 300 persone, corso di formazione 8 ore senza esame
– per scuole > 300 persone, corso di formazione 8 ore con idoneità tecnica (esame presso i VVFF) - Formazione dei Preposti. I preposti sono:
- il DSGA (direttore amministrativo)
- il responsabile di plesso
- i responsabili dai laboratori,
- i docenti (qualora utilizzano qualsiasi tipo di laboratorio)
- gli insegnanti di educazione fisica (nell’utilizzo delle palestre).
Il preposto sarà identificato in base alle mansioni che concretamente svolge a scuola; chiunque può rivestire il ruolo di preposto ed in qualsiasi modo abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire loro direttive, ordini ed istruzioni sul lavoro da eseguire.
- Sorveglianza Sanitaria. Il D.S. nomina il Medico competente, in possesso dei requisiti previsti dall’art.38 del T.U per effettuare la sorveglianza sanitaria laddove ritenuta necessaria.