Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha esplicitamente chiarito che nei condomini gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti (in caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o lavoratori autonomi) spettano all’amministratore del condominio. Il quale ha l’obbligo di redigere il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
L’amministratore dovrà coordinarsi e cooperare con la ditta appaltatrice per l’attuazione delle misure di prevenzione attraverso la stesura del DUVRI, da allegare al contratto di appalto o di opera.
Quando invece il condominio commissiona, sotto forma di appalto, lavori edili di ingegneria civile regolati dalle norme sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore si qualifica come committente.