Sentenza: obblighi e responsabilità in caso di
subappalto
Con la recente
sentenza n. 1490 del
14/01/2010, la
IV sezione penale della
Corte di Cassazione fa il punto sulle
responsabilità dei vari soggetti coinvolti nell'applicazione
della normativa in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili, focalizzando l'attenzione sui singoli soggetti committente,
appaltatore ed eventuale subappaltatore.
La Corte ha esaminato il caso di lavori di demolizione e rimozione
di coperture in amianto all'interno di un cantiere edile. Nel corso
della rimozione di tali lastre, lavorazione subappaltata ed avviata
prima che fosse stata approntata un'impalcatura che consentisse
l'aggancio degli apparati di trattenuta dei lavoratori, un
lavoratore non trattenuto da fune e cintura di sicurezza cadeva al
suolo a causa del cedimento del piano di appoggio riportando
lesioni personali.
La Corte ha dunque ribadito che, il subappaltante è esonerato
dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori
subappaltati rivestano una completa autonomia.
Nel caso esaminato le opere provvisionali per la sicurezza del
cantiere erano comuni a tutte le imprese operanti, pertanto era
obbligo del datore di lavoro della ditta subappaltante, ovvero
delle figure da esso delegate, assicurarsi che fossero
accuratamente eseguite prima dell'avvio di qualunque
attività lavorativa.
Al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,
la Corte ha riconosciuto che sussistere la funzione di alta
vigilanza, da non confondere con quella operativa propria del
datore di lavoro.