Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, deve trasmettere la notifica preliminare all’azienda sanitaria locale, alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti ed all’amministrazione concedente il permesso di costruire o la DIA. Riferimento Art. 99 del D.Lgs. 81/2008 integrato con il D.Lgs. 106/2009.
Sempre l’Art. 99 del D.Lgs. 81/2008 ha precisato che la notifica deve essere obbligatoriamente trasmessa per cantieri:
- in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea;
- che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nell’obbligo per effetto di varianti in corso d’opera;
- in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
L’Art. 90, comma 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ha stabilito che in assenza di notifica preliminare è sospesa efficacia del titolo abilitativo, quindi del permesso di costruire, DIA. Quindi se l’organo di vigilanza, in occasione del sopralluogo in cantiere, ha rilevato il mancato invio della notifica, deve comunicare l’inadempienza all’amministrazione concedente il titolo abilitativo che è quindi sospeso.