La Corte di Cassazione nella sentenza n. 11579 del 25 marzo 2010, ha formulato che poiché gli obblighi di prevenzione gravano anche sui lavoratori il concorso di colpa del lavoratore, pur in presenza di una condotta colposa dei soggetti che dovevano garantirne la sicurezza, non può certamente essere escluso.
Dalla Corte suprema, infatti, è stato ritenuto sussistere un concorso di colpa del lavoratore nel caso in cui questi tenga una condotta non conforme alle istruzioni ricevute o nel caso che abbia volutamente trasgredito le disposizioni del datore di lavoro o abbia ancora adottato di sua iniziativa modalità pericolose nella esecuzione dei lavori affidatigli. In tali casi, sostiene la Corte di Cassazione, pur non potendo essere considerato il comportamento del lavoratore abnorme perché prevedibile e rientrante nelle sue mansioni e pur in presenza di una condotta colposa dei soggetti che devono gestire la sicurezza, non può certamente essere escluso il suo concorso di responsabilità considerato che gli obblighi di prevenzione gravano anche sul lavoratore stesso. Si tratta solo, secondo la Corte di Cassazione, di stabilire i limiti della responsabilità concorrente.
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