Con la pubblicazione del D. Lgs. 106/09 sono state modificate le modalità di elezione del RSL e gli obblighi del datore di lavoro. L’INAIL, con la circolare del 25 agosto 2009, n.43, ha fornitole nuove indicazioni operative che si affiancano a quelle dell’IPSEMA.
La tabella seguente è la sintesi della circolare citata.
Circolare INAIL
25 agosto 2009, n.43 in sintesi
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Soggetti
obbligati
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Tutti i datori
di lavoro, pubblici e privati, secondo la nozione prevista
dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. 81/08, ovvero i dirigenti
delegati, di aziende e di enti anche non assicurati
all’INAIL.
Sono obbligati
a nominare l’RLS anche le associazioni sportive, i comitati, le
associazioni sindacali, i circoli creativi senza fine di lucro, gli
enti sacri, le ONLUS in generale, associazioni varie e
fondazioni.
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Soggetti
esonerati temporaneamente
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Le
amministrazioni, gli istituti e le organizzazioni previsti
dall’art. 3, commi 2 e 3 bis, del D. Lgs. 81/08.
I datori di
lavoro presso i quali è presente un rappresentante
territoriale (RLST).
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Enti
destinatari
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INAIL e IPSEMA
per il settore marittimo.
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Tipologie di
comunicazione
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Prima
comunicazione (al momento della nomina); comunicazioni successive
(per le variazioni). Devono essere presentate distinte
comunicazioni per ogni unità produttiva in cui è
presente un RLS.
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Presupposto
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Elezione o
designazione di un rappresentante dei lavoratori presso
un’unità produttiva e successive variazioni a seguito di
nuove nomine e/o designazioni. In sede di prima applicazione devono
essere comunicati i nominativi degli RLS che risultano già
eletti alla data del 20 agosto 2009.
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Termine di
presentazione
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Il nuovo
regime decorre dal 20 agosto 2009.
L’obbligo
della prima comunicazione e delle successive decorre in occasione
dell’elezione o della designazione del RLS.
L’adempimento
deve essere effettuato nel momento in cui il datore di lavoro o il
dirigente ha conoscenza della nomina (che avviene con la consegna
di copia del verbale di elezione).
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Procedura
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Telematica
tramite il sito INAIL (www.inail.it)
alla sezione dedicata alla Dichiarazione RLS.
In via
eccezionale tramite modello cartaceo da trasmettere a mezzo fax in
caso di problemi tecnici nell’inserimento.
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Contenuto
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Dati
dell’unità produttiva, dati dell’RLS (codice fiscale,
cognome, nome, data inizio incarico).
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Comunicazione
rettifica
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Entro il
termine di 5 giorni dall’apertura dell’operazione.
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Sanzione
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Sanzione
pecuniaria di 50 a 300 euro a carico del datore di lavoro o del
dirigente delegato (art. 55 del D. Lgs. 81/08).
L’omissione
può essere sanata tramite la regolarizzazione amministrativa
ex art. 301 bis del D. Lgs. 81/08, versando la sanzione in misura
minima e regolarizzando l’adempimento.
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Organi di
vigilanza
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Azienda
sanitaria locale ed altri organi previsti dall’Art. 13 del D. Lgs.
81/08.
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