Normativa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro applicata ai progetti Alternanza Scuola-Lavoro
Per la circolare esplicativa del Ministero del lavoro 5 marzo 1997, n. 28 punto 1 “il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell’amministratore condominiale“.
L’amministratore, nella qualità di datore di lavoro, deve:
- individuare i rischi e i pericoli presenti in tutta la struttura;
- elaborare un apposito Documento di Valutazione Rischi (DVR);
- nominare un Responsabile della Sicurezza (RSSP);
- Informare i Fornitori/imprese che dovessero svolgere la propria attività nel Condominio (l’impresa di Pulizia scale, la Ditta che deve ristrutturare il Fabbricato, ecc…) sui possibili rischi rilevati attraverso la consegna del DVR.
Il portiere, se presente, dovrà essere in possesso del titolo di:
- RSL;
- Addetto Antincendio;
- Addetto Primo Soccorso.
Se svolge, anche, le mansioni di pulizie e di giardinaggio, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria previa nomina del Medico Competente.
Nel caso di mancato adeguamento del condominio alle norme sulla Sicurezza così come previste dal D. Lgs. 81/08, l’amministratore è considerato responsabile sia civilmente che penalmente.
Adempimenti per Condomini SENZA Portiere
- Elaborazione del D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti;
- Elaborazione del Piano di Evacuazione
Adempimenti per Condomini CON Portiere
- Elaborazione del D.V.R. – Documento di Valutazione dei Rischi;
- Elaborazione del D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti;
- Elaborazione del Piano di Evacuazione;
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Nomina del portiere quale RLS, addetto Antincendio, addetto di Primo Soccorso in possesso di attestati di formazione;
- Nomina del Medico Competente, obbligatoria nei casi in cui il portiere effettui i servizi di pulizie e/o giardinaggio e nel caso in cui ci siano turni notturni.
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